Legge n. 257 del 1992

Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Art. 1, c. 2: «Sono vietate l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto…»

La legge che per prima mette al bando tutti i prodotti contenenti amianto, disponendone il divieto di estrazione, lavorazione e quindi utilizzo in ogni sua forma, è la Legge 257/92; in realtà già nel 1986 fu emanata una ordinanza del Ministero della Sanità in data 26/06/1986 che limitava l’utilizzo della crocidolite e la sua commercializzazione; divieti poi estesi nel 1988 a tutti i tipi di amianto quando impiegati per particolari prodotti (vernici, giocattoli, ecc…). La legge però aveva bisogno della emanazione dei decreti attuativi per la definizione delle procedure operative atte alla bonifica dell’amianto e dei sistemi per la valutazione del rischio medesimo; pertanto due anni dopo venne emanato il Decreto Ministeriale 06/06/1994.

D.M. 06/09/1994

Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie.

Il Decreto definisce compiutamente i metodi per la bonifica dall’amianto:

  • RIMOZIONE, consistente nell’asportazione dei manufatti contenenti amianto con l’accortezza di adottare le particolari procedure sempre definite nel medesimo decreto;
  • INCAPSULAMENTO, consistente nel lasciare il manufatto contenente amianto nella posizione originaria ma realizzando una vera e propria barriera protettiva posta tra la sua superficie e l’ambiente esterno. Per fare ciò si impiegano specifiche vernici applicate a più strati, ciascuno con diversa colorazione in modo da rendere più agevoli ed immediate le procedure di verifica e di controllo successive all’applicazione; per quanto riguarda le caratteristiche e la composizione delle vernici queste, saranno specificate nel 1999 con l’apposito DM 20/08/1999.
  • CONFINAMENTO, consiste nel lasciare il manufatto in sede, realizzando però una barriera fisica tra lo stesso e l’ambiente esterno, tramite un setto (es. pannelli, muri, coibentazioni) che nasconda e protegga per intero il manufatto.

Il presente decreto inoltre stabilisce procedure e metodologie per l’esecuzione della valutazione dello stato dei manufatti contenenti amianto, mediante analisi e campionamenti che tangano conto anche delle condizioni al contorno e soprattutto dell’ambiente nel quale l’elemento è inserito; ancora lo stesso decreto fornisce precise indicazioni in merito ai dispositivi di protezione dall’amianto ed ai loro criteri di scelta.

In particolare ai fini della valutazione del rischio il decreto stabilisce tre tipologie:

  1. Materiali integri non suscettibili di danneggiamento (ad esempio per la posizione del manufatto non accessibile agli utenti od agli agenti atmosferici);
  2. Materiali integri suscettibili di danneggiamento (possibilità che il manufatto venga danneggiato in futuro per ad esempio esposizione agli agenti esterni quali vento, pioggia, ecc. ecc.);
  3. Materiali danneggiati (manufatti che presenta segni evidenti di ammaloramento o deterioramento).